Art. 2.
(Limite al numero dei componenti del Governo).

      1. Il numero dei Ministeri non può essere superiore a dodici e il numero dei dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione della legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministeri e dei Dipartimenti, in misura non superiore a due per ciascuno, per la durata dell'intera legislatura.
      2. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Il numero complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari non può essere superiore a settantadue».

 

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